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Bonus condizionatori e caldaie al 110%


Bonus_110

Il nuovo decreto legge 19/05/2020, n.34, chiamato decreto Rilancio, aumenta l'aliquota per le detrazioni fiscali al 110%. Questo vale per gli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici. Ma come accedere a questo superbonus? In cosa consiste? In base al nuovo decreto Rilancio  il superbonus al 110% vale per interventi di riqualificazione energetica o per interventi antisismici. Viene esteso anche agli interventi che riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici, ma solo se effettuati congiuntamente ad almeno uno dei due interventi precedentemente elencati. Rimane invece invariato il bonus per ristrutturazioni edilizie.La detrazione fiscale al 110% viene disciplinata dai commi 1-3 dell'art.119 del decreto legge 19/05/2020, n.34. La norma stabilisce che le spese da portare in detrazione dovranno essere documentate e rimaste a carico del contribuente con un periodo di validità che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione sarà da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, con un tetto massimo di spesa che varia in base alla tipologia di intervento. Gli interventi ammessi in detrazione sono:

Ecobonus: Approfondimenti

Quando parliamo di ecobonus dobbiamo innanzitutto specificare che il "bonus" previsto consiste in una detrazione fiscale, ossia un importo di denaro che verrà sottratto dall'imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato), con lo scopo di determinare l'imposta netta dovuta. Grazie alla detrazione quindi, l'imposta netta risulterà inferiore rispetto a quella prevista inizialmente. Nel caso delle persone fisiche la detrazione fiscale andrà ad incidere direttamente sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).Bisogna inoltre specificare che:

  • Gli interventi di isolamento termico, previsti dalla normativa, dovranno avere ad oggetto le superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • Gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici dovranno interessare impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Inoltre, la detrazione verrà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Per quanto riguarda gli interventi relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari, la detrazione verrà poi riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Infine, l'ecobonus al 110% riguarderà anche i climatizzatori, ma verrà riconosciuto solo in caso di completa sostituzione del precedente impianto a favore del nuovo, oltre che al rispetto delle condizioni generali di accesso alla detrazione, previste dal decreto Rilancio stesso. In mancanza del rispetto di queste condizioni, si potrà al massimo accedere al bonus casa (detrazioni al 50% o 65%) qualora sussistano gli estremi previsti dalle disposizioni in materia.

Condizioni Generali di Accesso all'Ecobonus al 110%

Il comma 3 dell'art.119 del decreto Rilancio, stabilisce le condizioni generali di accesso all'ecobonus. Questo verrà riconosciuto solo se gli interventi effettuati, nel loro complesso, assicureranno il miglioramento di almeno due Classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di efficenza energetica APE, rilasciato da parte del tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Questo vale anche per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati, da effettuare congiuntamente ai lavori previsti per ecobonus e sismabonus.

Ecobonus 110: gli altri interventi previsti in detrazione

L'ecobonus è previsto inoltre anche per tutti gli interventi di efficientamento energetico stabiliti dall'articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013, convertito, dalla legge n. 90 del 2013. Tra questi rientrano:

  • L'acquisto e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti (come tende e tendoni o tende alla veneziana esterne);
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

Questi interventi dovranno essere effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui sopra e la detrazione verrà riconosciuta nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente.


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